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LA MEDIAZIONE
Con il D. Lgs.vo 28/10 è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della
mediazione intesa come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta
per la risoluzione della stessa”.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs.vo n. 28/2010, possono essere oggetto
di mediazione tutte le controversie civili e commerciali che vertano su diritti
disponibili.
Sono oggetto di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, le controversie relative alle seguenti materie: condominio*,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione
di veicoli e natanti*, da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
e finanziari.
(* per dette materie l’obbligatorietà del procedimento di mediazione è prorogata
al 20 marzo 2012).
Il D. Lgs.vo 28/10 individua, poi, altre tre tipologie di mediazione:
- mediazione volontaria: su istanza di parte;
- mediazione delegata: su invito del giudice;
- mediazione obbligatoria per volontà contrattuale.
Il procedimento di mediazione si svolge avanti l’Organismo di Mediazione scelto
dalla/e parte/i istante/i.
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LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
AVANTI L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
ATTIVAZIONE
Il procedimento di mediazione si attiva con deposito presso la Segreteria dell’Organismo
(sita presso il Tribunale di Padova, via Tommaseo n. 55, nei locali del Consiglio
dell’Ordine, secondo piano), nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 10 alle
ore 12 e di mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, della
Domanda di mediazione
con la copia/e della stessa necessaria/e per il rilascio delle copie conformi per
la comunicazione al/i destinatario/i.
La domanda di Mediazione può essere redatta anche in carta libera, purchè contenga
tutti i seguenti elementi:
- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell'oggetto della
domanda;
- copia, laddove esistente, del contratto, atto o documento contenente la clausola
di mediazione;
- copia, laddove esistente, del provvedimento del giudice che invita le parti a
tentare la mediazione (in caso di mediazione delegata;
- dati identificativi di colui che, oltre alla parte/i istante/i parteciperà al
procedimento e di colui che rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione
scritta del relativo potere (mandato alle liti se il rappresentante è un avvocato,
procura notarile in tutti gli altri casi);
- dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia
che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia a norma del codice di procedura civile
anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 10 del regolamento dell’Organismo
di Mediazone Forense ;
- eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento,
fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette contenuta
nell'eventuale accordo, susseguente l'espletamento del procedimento.
In caso di volontà concorde delle parti di promuovere il procedimento di mediazione,
potrà essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo il modulo di
Domanda congiunta di mediazione.
Contestualmente al deposito della domanda di mediazione dovrà essere consegnata
la ricevuta di versamento e/o la contabile del bonifico di € 48,40 (40,00+
8,40 IVA) da effettuare sul conto corrente:
N°: 100000007869
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
intestato a Ordine degli Avvocati di Padova
IBAN: IT 72 K 06225 12101 100000007869
Causale: “Nome della parte/parti istante/i - Spese di avvio per il procedimento di
mediazione”.
All’atto del deposito della domanda verrà consegnata alla parte/i istante/i il provvedimento
di nomina del mediatore e di fissazione della data del primo incontro.
La parte istante dovrà trasmettere
copia conforme della domanda, unitamente al provvedimento dell’Organismo di Mediazione
Forense di nomina del Mediatore e fissazione della data del primo incontro, alla/e
parte/i chiamata/e in mediazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento
anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 28/2010.
ADESIONE O MANCATA ADESIONE
In caso di accettazione della domanda di Mediazione, la/e parte/i chiamata/e dovrà/dovranno
compilare il modulo
Adesione alla procedura di mediazione
o altra dichiarazione contenente:
- il numero, ricavabile dalla domanda di mediazione comunicata, attribuito al procedimento
di mediazione;
- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell'oggetto della
domanda ed, eventualmente, delle questioni cui si intende estendere il procedimento
di mediazione;
- dati identificativi di colui che, oltre alla parte/i chiamata/e parteciperà al
procedimento e di colui che rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione
scritta del relativo potere (mandato alle liti se il rappresentante è un avvocato,
procura notarile in tutti gli altri casi);
- dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia
che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore delle nuove questioni cui si intende estendere il procedimento
di mediazione.
Il modulo dovrà essere inviato o depositato presso la segreteria dell’Organismo
unitamente alla ricevuta del versamento o alla contabile del bonifico di € 48,40
(40,00+ 8,40 IVA) da effettuare sul conto corrente:
N°: 100000007869
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
intestato a Ordine degli Avvocati di Padova
IBAN: IT 72 K 06225 12101 100000007869
Causale: “Nome della parte/i chiamata/e nel procedimento di mediazione - Spese di
avvio per l'adesione al procedimento di mediazione”.
La/e parte/i chiamata/e in mediazione, se non intende/ndono aderire al procedimento,
potrà/anno far pervenire presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione Forense
apposita comunicazione. Si ricorda che “dalla mancata partecipazione senza giustificato
al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell’art. 116, II° comma, del codice di procedura civile”
(art. 8, V° comma, D. Lgs.vo 28/2010).
SPESE DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 16 D.M. 180/2010, l’indennità di mediazione comprende le spese
di avvio del procedimento (€ 40,00= + 8,00= IVA) e le spese di mediazione. Per il
pagamento di queste ultime è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella
Tabella delle indennità.
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito
al procedimento e devono essere corrisposte, almeno in misura non inferiore alla
metà, prima dell’incontro di mediazione mentre il saldo deve essere versato entro
la chiusura del procedimento.
AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Chi si trova nelle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. 115/2002, dovrà allegare alla domanda di mediazione o
contestualmente all’adesione al procedimento, a pena di improcedibilità, apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché produrre, se l’Organismo
di mediazione lo richiederà, la documentazione comprovante la veridicità di quanto
dichiarato.
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Il deposito della domanda di mediazione e l’adesione alla stessa devono essere accompagnate
dall’espressa accettazione del Regolamento e delle indennità dell’Organismo di Mediazione.
Al termine del procedimento le parti dovranno depositare la scheda di valutazione
del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo di Mediazione Forense e debitamente
compilata. Gli incontri di mediazione si terranno presso il Palazzo di Giustizia,
sito in Padova, Via N. Tommaseo n. 55, nelle aule indicate nel provvedimento rilasciato
dall’Organismo di mediazione Forense all’atto del deposito della domanda di mediazione.
I MEDIATORI
In caso di domanda congiunta di mediazione, le parti potranno anche scegliere il
mediatore cui affidare il relativo procedimento. L’elenco dei Mediatori iscritti
nel Registro dei Mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Padova è consultabile nell’apposita area "Registro
mediatori".
MODULISTICA DA UTILIZZARE
1
Domanda di mediazione
1A.
Domanda di mediazione con pluralità di richiedenti (da compilarsi in aggiunta
al modulo 1)
1B.
Domanda di mediazione con pluralità di destinatari (da compilarsi in aggiunta
al modulo 1)
2
Domanda congiunta di mediazione
3
Adesione alla procedura di mediazione
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Ogni altra informazione potrà essere reperita consultando il testo del
Regolamento dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Padova nonché la
Tabella delle indennità allo stesso allegata.
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Organismo di Mediazione Forense
Via Tommaseo, 55 c/o Palazzo di Giustizia secondo piano - 35131 – Padova
Tel.+39.049 8751373 - Fax +39.049 660783
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